Distribuzione somme ricavate in asta immobiliare
Dopo l’aggiudicazione
Abbiamo spesso affrontato il tema delle aste immobiliari, ne abbiamo approfondito il funzionamento, le regole che disciplinano la procedura e le modalità di partecipazione.
Ma cosa accade dopo che il bene pignorato viene venduto all’asta immobiliare all’aggiudicatario? Nel nostro articolo, approfondiremo la tematica della distribuzione e dell’assegnazione delle somme ricavate in seguito alla vendita del bene all’asta immobiliare.
Dopo la vendita, infatti, la procedura esecutiva prosegue con la distribuzione della somma ricavata a creditori. La somma, in particolare, è composta da quanto ricavato dalla vendita all’asta immobiliare.
Asta immobiliare: le modalità di distribuzione
L’articolo 510 del codice di procedura civile disciplina il particolare momento della distribuzione della somma ricavata dalla vendita all’asta immobiliare.
La citata norma stabilisce che se il creditore procedente è uno solo, il Giudice dell’esecuzione debba disporre immediatamente “il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese”.
L’articolo 510 c.p.c. disciplina anche la fattispecie in cui i creditori siano molteplici. In tal caso, infatti, la norma stabilisce che: “In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore”.
Quanto al citato accantonamento, stabilisce il comma 3 dell’articolo 510 del codice di procedura civile, che questi possa essere disposto dal Giudice dell’Esecuzione “per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni”.
Una volta che sia decorso il termine fissato, il Giudice – su istanza di una delle parti oppure d’ufficio – “dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo”.
E’ bene precisare che il Giudice dell’Esecuzione può disporre la comparizione delle parti per la distribuzione della somma ricavata anche prima del decorso del termine fissato quando “vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo”.
La somma che eventualmente residui dopo la distribuzione, viene consegnata – ai sensi del comma 4 dell’articolo 510 del codice di procedura civile – “al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione”.
Asta immobiliare: la sostituzione
Affrontando il tema della distribuzione ai creditori delle somme ricavate dalla vendita all’asta immobiliare, non possiamo non parlare dell’istituto giuridico della sostituzione disciplinato dall’articolo 511 del codice di procedura civile.
In particolare, se un creditore che ha diritto ad ottenere la distribuzione della somma ricavata dalla vendita all’asta immobiliare sia, a sua volta, debitore di terzi, i suoi creditori ben potranno chiedere al Giudice dell’Esecuzione di sostituire il terzo nella predetta distribuzione.
E’ bene precisare che la richiesta di sostituzione del creditore deve rivestire la forma di un generico atto di intervento e, dunque, dovrà contenere e rispettare i principi previsti dal comma 2 dell’articolo 499 del codice di procedura civile.
Una volta che sia stata presentata la domanda di distribuzione, il Giudice – come stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 511 del codice di procedura civile – “provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti”.
Asta immobiliare: la risoluzione delle eventuali controversie
L’articolo 512 del codice di procedura civile provvede ad individuare anche la disciplina delle gestione delle eventuali controversie che dovessero sorgere tra i creditori concorrenti oppure tra il creditore e il debitore oppure il terzo assoggettato alla espropriazione.
In particolare, l’articolo 512 del codice di procedura civile disciplina le eventuali controversie aventi ad oggetto “la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione”. In questi casi, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, “provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma”.
L’ultimo comma dell’articolo 512 del codice di procedura civile stabilisce che il Giudice, nel predetto provvedimento, può sospendere – in tutto oppure in patte – la distribuzione della somma ricavata.
Fonte: fallimenti.it